|
Art. 1 – Denominazione dell’associazione e sue motivazioni.
L’Associazione senza fini di lucro, viene denominata ISTITUTO EUROPEO PER IL RECUPERO DELLA TRADIZIONE ORIGINALE (in seguito abbreviato in I. E. R. T. O.). Il nome è stato scelto in ragione delle motivazioni che ne hanno stimolato la nascita.
Art. 2 – Carattere dell’Associazione I. E. R. T. O. – Comma A, B, C, D.
A) ha carattere civico, ricreativo e culturale ed è aperta a quanti ne condividano le finalità e i criteri direttivi in ambito morale, culturale e sociale, finalità e criteri che caratterizzano l’Associazione sia nella sua operatività diretta, sia nell’operatività di associazioni, società, imprese, consorzi, istituzioni e organismi di ogni oggetto sociale, promossi dall’associazione stessa o autonomamente costituite ed operanti per il perseguimento dei loro fini specifici, comunque ispirati ai valori e ai principi della Costituzione Italiana, con cui lo I. E. R. T. O. avesse l’opportunità di stabilire dei rapporti di collaborazione. – B) A tali multiformi organismi può essere estesa dallo I. E. R. T. O. la facoltà di volta in volta concessa e revocabile di utilizzare della propria denominazione associativa, specificata in relazione ai diversi specifici assetti e/o oggetti sociali. La disponibilità della denominazione associativa compete alla deliberazione concorde del Consiglio Direttivo, moto proprio nel caso di promozioni dirette dello I. E. R. T. O., su accettazione di specifica domanda, in tutti gli altri casi. – C) La revoca dell’utilizzo della denominazione associativa viene unilateralmente stabilità dal consiglio direttivo dello I. E. R. T. O. qualora vengano meno da parte del soggetto sociale che ne fruisce i presupposti fondamentali, etici, formali e sostanziali, sulla cui base il consenso all’utilizzo di denominazione viene accordato. – D) Nel caso di cessazione temporanea dell’attività o di svolgimento dell’Associazione, la piena disponibilità della denominazione associativa, nonché il consenso o la revoca dell’utilizzo della denominazione associativa, sia per quanto concerne i soggetti direttamente promossi, sia per i soggetti esterni, compete al Consiglio Direttivo.
Art. 3 – Durata.
L’Associazione Culturale ISTITUTO EUROPEO PER IL RECUPERO DELLA TRADIZIONE ORIGINALE (I. E. R. T. O.) è costituita a tempo indeterminato.
Art. 4 – Sede.
lo I. E. R. T. O. ha la sua sede legale provvisoria a Treviso, in Via VII Aprile, numero 1. che è anche la sede rappresentativa. Successivamente entrambe le sedi saranno trasferite altrove. Il Consiglio ammiinistrativo potrà in ogni momento istituire, trasferire o sopprimere succursali, sezioni, sedi secondarie, agenzie e rappresentanze in tutto il territorio nazionale, europeo ed extraeuropeo.
Art. 5 – Rappresentanza legale.
La rappresentanza legare dello I. E. R. T. O. è sempre affidata, pro tempore, alla persona del Presidente del Consiglio Direttivo, democraticamente eletto e annualmente riconfermato dai componenti del capitolo medesimo nella sede opportuna.
Art. 6 – Finalità. – Comma A, B, C, D.
A) Premesso che la Sapienza della Tradizione Originale è stata completamente obliata nei secoli, l’istituto si propone di riportare alla luce tutti i risvolti dimenticati e gli aspetti più significativi di questa Conoscenza, che si possono reperire attraverso una corretta lettura dei testi filosofici e poetici dell’antichità e del medioevo. Promuovere in ogni modo, attraverso diffusione, divulgazione, promozione e formazione, in tutto il mondo, l’opera del più importante dei filosofi della Tradizione che il mondo abbia mai avuto a al quale l’istituto è stato epigraficamente intitolato: Dante Alighieri restituendo alla storia la sua figura di filosofo, teologo, storico, letterato, astrologo, medico e vate, quale era all’origine, e che la cultura convenzionale ha contribuito progressivamente ad occultare e trasformare in sette secoli di errate interpretazioni. – B) Lo scopo si attiva nella comprovata considerazione che, attraverso l’opera esegetica di Gian Maria Ferretto, si sia finalmente potuto pervenire alla corretta lettura delle opere di Dante, con i precisi criteri, stilistici, morali, e contenutistici che l’autore aveva a suo tempo adottato nel redigerle. – C) Poiché tali studi hanno consentito di pervenire alla considerazione che anche molti altri autori di ogni tempo devono essere diversamente considerati e interpretati, lo I. E. R. T. O. si prefigge altresì di allargare, in conformità allo spirito che animava l’universalità della sapienza tradizionale dantiana, i proprio studi, le ricerche e la diffusione e divulgazione delle stesse, anche in relazione a tutti quegli autori, classici, medioevali e moderni, che in tal senso abbiano conformato e indirizzato la realizzazione della propria opera, precisando che, per “autori” non s’intende soltanto poeti e scrittori, ma anche pittori, scultori, musicisti, medici, filosofi, teologi, psicologi e perfino danzatori. – D) Scopo dello I. E. R. T. O. è quindi anche quello di promuovere lo studio e l’approfondimento della filosofia e deontologia dantiana e di tutti gli artisti consimili, in tutti quei campi del sapere e dell’attività umana verso cui essa abbia una qualche attinenza, diffondendola a mezzo di pubblicazioni, dell’utilizzo degli attuali e futuri mezzo di comunicazione, organizzando scuole, corsi, seminari, convegni e avvalendosi anche dell’organizzazione di manifestazioni collaterali, quali il turismo, lo sport e l’organizzazione del tempo libero quali veicoli di supporto alla diffusione del pensiero dantiano.
Art. 7 – Caratteristiche. – Comma A, B, C, D.
A) Lo I. E. R. T. O. è una Associazione Culturale istituzionalmente globalizzata, alla quale possono accedere persone di ogni continente, nazione, estrazione sociale, senza distinzione di razza, di lingua o di religione, purché abbiano in comune l’amore per la libertà, per la verità, per la pace, per la tolleranza, per il sapere e per la conoscenza. – B) Nel segno dell’universalità della conoscenza, così come dantescamente inteso, lo I. E. R. T. O. non limita i propri studi e le proprie ricerche all’ambito letterario o più propriamente Dantiano, ma, partendo da esso, si stende alla considerazione, valutazione e approfondimento di tutte le forme di arte e di sapienza. – C) L’Associazione Culturale I. E. R. T. O. è una Casa Editrice, condizione indispensabile per la diffusione dei programmi e dei contenuti connessi agli scopi associativi, non soltanto in senso stretto, ma nell’ottica più ampia della diffusione della cultura e della conoscenza. – D) Come Casa Editrice, lo I. E. R. T. O. si riserva la facoltà di presentare le proprie pubblicazioni, sia sotto la propria etichetta “Edizioni I. E. R. T. O.”, sia sotto altre etichette, quali “Edizioni G. M. F.”, o altre ancora.
Art. 8 – Strumenti operativi. – Comma A, B.
A) Per realizzare i propri scopi, il Consiglio Direttivo dello I. E. R. T. O. ha il compito di dotare l’associazione degli strumenti necessari, così prioritariamente riconosciuti: costituzione di un organo di diffusione a stampa a carattere periodico; apertura di un sito Internet; registrazione fiscale come Casa Editrice, con etichette proprie o convenzionate o incorporate, per svolgere una sistematica attività editoriale; di costituire nel territorio nazionale, europeo ed extraeuropeo delle proprie emanazioni, attraverso cui capillarizzare il più possibile la propria attività di ricerca, di studio e di diffusione del pensiero della Tradizione. B) Secondariamente, sempre a questo fine, il Consiglio Direttivo dovrà altresì dotare lo I. E. R. T. O., in proprio o attraverso collaborazioni esterne, della possibilità di realizzare supporti audiovisivi, CD interattivi e iniziative multimediali, ed ogni altra iniziativa indispensabile alla più completa e globale diffusione dell’attività associativa.
Art. 9 – Regolamentazione. – Comma A, B, C, D, E, F.
A) La vita dello I. E. R. T. O. è regolata dal presente statuto e dai regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo e dai diversi organi sociali, nell’ambito delle competenze che sono loro attribuite dal Presidente. – B) I soci che partecipano alla vita attiva dell’associazione si contraddistinguono in due ordini: I soci attivi e i soci sostenitori. C) I requisiti che contraddistinguono questi due ordini non comportano nel modo più assoluto il possesso di un qualche titolo di studio normalmente inteso. i soci attivi sono coloro che si dedicano attivamente agli studi secondo i presupposti culturali dell’associazione e determinano fattivamente il progresso della medesima. I soci sostenitori sono invece coloro che intendono semplicemente partecipare in forma meno coinvolta alla vita associativa, ma condividendone le basi e gli scopi, collaborano a vario titolo all’esistenza e alla funzionalità dello I. E. R. T. O., anche semplicemente tenendosi informati saltuariamente sul progresso dell’attività svolta. – D) Per ciascuno degli appartenenti ai due ordini, che non siano specificatamente coinvolti nella gestione dell’attività associativa con precisi incarichi o cariche direttive e di responsabilità, non esistono obblighi preconcetti, se non quelli che di volta in volta ciascun associato, liberamente, personalmente o in collaborazione con altri, dichiara di volersi assumere. E) L’allontanamento di un socio dai lavori accademici, oltre alle normali motivazioni di indegnità per comportamento etico scorretto, si attuerà anche in conformità alla sua scorretta deontologia, ovvero qualora la sua opera risulti in qualche modo in contrasto con le finalità dichiarate dello I. E. R. T. O. stessa. – F) Il presente articolo dovrà essere opportunamente integrato dal Regolamento Interno dell’Associazione.
Art. 10 – Patrimonio sociale e mezzi finanziari. – Comma A, B, C, D (lettere a-f), E, F.
A) E’ compito degli organismi direttivi, cui sia demandato tale incarico dal Consiglio Direttivo, fare in modo che si costituisca all’interno dell’associazione un capitale e un patrimonio sociale in grado di garantire il fabbisogno al normale funzionamento dell’attività dello I. E. R. T. O. I delegati dovranno quindi attivarsi in modo da conoscere e attuare i corretti percorsi a tal fine esistenti, istituzionalmente concepiti, o privatamente ottenibili. – B) Capitale e patrimonio sociale sono costituiti attraverso le contribuzioni periodiche dei soci (quota d’iscrizione annua), determinate dal Consiglio Direttivo, i proventi delle attività condotte direttamente dall’associazione, le elargizioni degli organismi autonomi, le donazioni, i legati, i contributi pubblici e privati e le sponsorizzazioni, sia dello I. E. R. T. O. in quanto tale, come di ciascuna manifestazione da essa promossa. C) Il patrimonio sociale è destinato a garantire i terzi per le obbligazioni assunte dall’associazione. I creditori particolari di ogni singolo socio non possono far valere alcun diritto su di esso. D) Le entrate dell’associazione sono costituite: a) dalle quote sociali; b) dai contributi pubblici di Comunità Europea, Regioni, Provincie, Comuni italiani, Fondazioni nazionali o estere, Organismi internazionali, Organizzazioni culturali a carattere globale non governative, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi, realizzati nell’ambito dei fini statutari; c) dall’utile derivante da manifestazioni direttamente organizzate o da partecipazione ad altre organizzate da soggetti esterni; d) dalle sponsorizzazioni generali o particolari; e) da eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti; f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, ma finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. – E) Le eccedenze di bilancio potranno essere impiegate anche nella costituzione di fondi di riserva. – F) Poiché l’Associazione non ha fini di lucro, ogni attività di bilancio dovrà essere sistematicamente reinvestita nelle attività istituzionali ordinarie e straordinarie statutariamente previste e in alcun caso potrà essere divisa tra gli associati, anche in forme indirette
Art. 11 – Soci. – Comma A, B, C, D, E, F, G, H, I.
A) Sotto il profilo amministrativo, i soci si dividono in socio fondatore, soci promotori, soci ordinari, soci benemeriti. A parte il socio fondatore, a ciascuna categoria possono indifferentemente appartenere soci distinti nei due ordini di cui all’art. 9 comma B. Infine ci sono i soci onorari. – B) Essendone l’ideatore, essendo sorta per sua opera e volontà, e basandosi i fondamenti dello I. E. R. T. O. sulla sua opera esegetica, l’attribuzione di socio fondatore spetta unicamente a Gian Maria Ferretto, che è comunque anche socio promotore. – C) Sono soci promotori le persone che hanno personalmente partecipato alla costituzione dello I. E. R. T. O., quindi il loro numero è inalterabile – D) Sono soci ordinari coloro che si iscrivo all’Associazione per svolgere in essa in libera scelta la propria attività, secondo le finalità associative. – E) Sono soci benemeriti coloro che decidano, al di là della quota associativa, di elargire liberamente dei fondi per l’incremento del patrimonio sociale. Sono anche soci benemeriti coloro che, a prescindere dalla contribuzione monetaria, forniscano in vario modo, con la loro particolare attività, la gestione associativa. Oltre a ciò possono essere annoverati in questa categoria coloro che il Consiglio Direttivo ritenga degni, in virtù di azioni particolari di benemerenza. – F) L’appartenenza a queste tre categorie prevede, in ogni caso, il periodico regolare versamento della quota annuale associativa stabilita. – G) Possono essere nominati soci onorari coloro che si sono particolarmente distinti nella loro attività a favore dell’Associazione, si siano eccezionalmente distinti in campo culturale, o la presenza dei quali, per illustri meriti personali, dia prestigio all’Associazione stessa. Il socio onorario dev’essere proposto da uno dei membri del Consiglio Direttivo in carica e la sua nomina ratificata dal voto favorevole del Consiglio. I soci onorari sono soci permanenti e sono dispensati dall’obbligo del pagamento della quota associativa, pur mantenendo il loro diritto di voto all’assemblea. – H) Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle varie manifestazioni della vita associativa nei modi e nei termini previsti. – I) Il diritto alla qualifica di socio si perde, oltre che per dimissioni e per quanto previsto all’art. 9 comma E, anche nel caso in cui il socio contravvenga alle regole statutarie, per indegnità o per morosità, che debbono comunque essere accertate e dichiarate dal Consiglio Direttivo.
Art. 12 – Ammissione dei soci. – Comma A, B.
A) Tutti coloro che intendono essere ammessi come soci a vario titolo, sottoscrivono una domanda di adesione, recante gli oggetti e le finalità dell’associazione, sopra specificati all’articolo 6, o formula equivalente che ne faccia esplicito riferimento. – B) Sulle ammissioni dei soci decide a maggioranza il Consiglio Direttivo, dopo opportuna verifica sull’inesistenza di condizioni d’incompatibilità e l’opportunità dell’ammissione stessa, che diventa operativa sotto condizione del versamento della quota d’ingresso e degli eventuali contributi ordinari e straordinari già deliberati dal Consiglio Direttivo.
Art. 13 – Quota associativa. – Comma A, B, C, D, E, F, G.
A) Per quota associativa d’ingresso s’intende quella stabilita per l’accesso di un nuovo socio, comprendente anche le spese di segreteria per l’apertura della sua posizione. Si tratterà quindi di una quota ordinaria leggermente maggiorata nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo B) – Per quota ordinaria s’intende il versamento annuale della quota sociale, stabilita dal Consiglio Direttivo, che avalla l’appartenenza del socio allo I. E. R. T. O., e che costituisce il suo simbolico quanto tangibile contributo alla vita associativa. – C) Per entrare a far parte della categoria dei soci benemeriti, il contributo minimo sarà da considerarsi sempre in ragione del doppio della quota associativa ordinaria. – D) La quota associativa, indipendentemente dal suo valore, s’intende versata per l’anno solare in corso o frazione di esso. – E) L’adesione di un socio s’intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta, comunicata all’amministrazione entro il 30 novembre di ciascun anno a mezzo lettera raccomandata. – F) Il versamento della quota associativa per l’anno in corso deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno solare nei modi indicati dall’amministrazione dell’associazione. La quantificazione della morosità sarà stabilita dal Consiglio Direttivo. – G) Per sua natura la quota associativa dà diritto esclusivamente all’appartenenza all’associazione. Sarà compito del Consiglio Direttivo stabilire quali altri benefici siano da ritenersi legati ad essa e quali invece esclusi.
Art. 14 – Organi sociali.
Gli organi sociali dell’Associazione Culturale I. E. R. T. O. sono: il Consiglio Direttivo, il Presidente, L’Assemblea sociale, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri, il Consiglio Scientifico, la Convenzione, il Congresso.
Art. 15 – Il Consiglio Direttivo. – Comma A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N.
A) L’Associazione I. E. R. T. O. è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da non meno di tre ad un massimo di sette consiglieri, due terzi dei quali dovranno sempre essere soci promotori, fino a che questo sarà possibile per ragioni di età. B) I Consiglieri durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti. C) Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche in luogo diverso e al di fuori della sede legale. – D) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario, che durano in carica per tutta la durata del loro mandato di amministratori, salvo dimissioni o motivato provvedimento del Consiglio Direttivo. E) Nessun appannaggio è dovuto a fronte delle cariche sociali. F) Tutti i membri del Consiglio Direttivo che prestino con continuità la loro opera all’interno dell’Associazione hanno diritto ad un compenso da stabilirsi in relazione al loro apporto e all’impegno profuso. E’ facoltà del Presidente rinunciare a tale diritto. – G) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri. Alle riunioni del Consiglio ciascun consigliere potrà essere delegato a rappresentare uno soltanto degli eventuali assenti. Per la validità delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delle deleghe; in caso di parità vale doppio il voto di chi presiede la seduta. – H) In assenza del Presidente a presiedere la seduta sarà il Vice Presidente. In assenza del Vice Presidente, verrà eletto a presiedere dai presenti uno dei Consiglieri. – I) I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo saranno contenuti in un apposito libro e ciascun verbale sarà sottoscritto dal Presidente di Seduta e dal Segretario. – L) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazione. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi e alla loro presentazione all’assemblea; alla nomina dei dipendenti e impiegati, determinandone la retribuzione, e compila, formula e specifica i criteri direttivi e organizzativi dell’Associazione e li adatta alle contingenze storiche in cui l’Associazione si trova ad operare. Al Consiglio Direttivo compete la deliberazione circa l’iscrizione dei soci e la delibera circa la loro sospensione ed esclusione nel caso di operato o condotta contrastante con le finalità e i criteri perseguiti dall’Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera i regolamenti generali, l’istituzione e la definizione degli ambiti di competenza delle diverse articolazioni associative e la cadenza delle proprie attività straordinarie. – M) E’ compito del Consiglio Direttivo la nomina dei revisori dei conti, cui spetta l’accertamento sulla regolare tenuta della contabilità sociale. – N) Spetta sempre al Consiglio Direttivo verificare la sussistenza delle condizioni essenziali e formali per la fondazione e la conforme operatività delle sezioni staccate dello I. E. R. T. O., nonché il successivo controllo, attraverso organismi a ciò deputati.
Art. 16 – Il Presidente. – Comma A, B, C, D, E.
A) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da un Consigliere eletto tra i presenti. – B) Il Presidente e, in sua assenza, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nei casi d’urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. – C) Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e stabilisce il relativo ordine del giorno in discussione. D) E’ facoltà del Presidente assumere a vario titolo dipendenti e collaboratori dell’associazione in qualunque momento lo ritenga necessario e stabilire il relativo compenso per le loro prestazioni. Ciò, ovviamente, senza mai eccedere o compromettere il bilancio associativo. Le sue iniziative, assunte senza il preventivo assenso del Consiglio Direttivo, dovranno sempre avere la relativa copertura finanziaria, legata all’ordinaria amministrazione. – E) Il Presidente è il rappresentante ufficiale dell’Associazione in ogni e qualsiasi manifestazione sociale, culturale, civile o altro, cui l’associazione stessa sia chiamata a partecipare in veste ufficiale. E’ facoltà del Presidente delegare di volta in volta a tale incarico un altro membro del Consiglio Direttivo, oppure altra persona, anche estranea ad esso, che per le sue qualità personali ne sia degna. – F) Il Presidente, per dimissioni o per decisione motivata del Consiglio Direttivo, può essere sostituito in qualunque momento.
Art. 17 – L’Assemblea. – Comma A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N.
A) L’Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento delle prescritte quote associative e dai soci onorari. – B) L’Assemblea viene convocata una volta all’anno dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione all’albo dell’Associazione, dell’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno. Detta convocazione deve pervenire ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza. – C) L’Assemblea può essere convocata straordinariamente su domanda motivata e firmata da almeno il trenta per cento dei soci aventi diritto. – D) La riunione dell’Assemblea può in ogni caso essere convocata in un luogo diverso dalla sede legale. – E) L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, assiste consultivamente il Consiglio Direttivo, dibattendo e formulando analisi, valutazioni e proposte in ordine alle attività e all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. – F) L’Assemblea costituisce eminentemente ambito formativo, informativo e organizzativo dei soci per il proseguimento delle attività associative. – G) L’Assemblea delibera sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell’Atto costitutivo o dello Statuto dell’Associazione e su quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto. – H) Hanno diritto a partecipare all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione. – I) I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se facenti parte del Consiglio Direttivo, salvo, in questo caso, per l’approvazione di bilanci e per le deliberazioni in merito alle responsabilità dei Consiglieri. – L) L’Assemblea è presieduta dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, l’Assemblea procederà alla nomina di un proprio Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. – M) Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 c. c. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è legalmente costituita, in prima convocazione quando in essa sia presente o rappresentata la metà dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza semplice dei voti. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentato almeno un quarto dei soci, e può deliberare con la maggioranza semplice dei voti; in seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza semplice dei voci. Le deliberazioni particolari disciplinate nel presente statuto non sono sottoposte all’osservanza dei quorum previsti dal presente articolo, ma si devono attenere a quanto stabilito caso per caso. – N) Le deliberazioni dell’Assemblea verranno prese per alzata di mano; si darà luogo alla votazione per appello nominale, qualora essa sia richiesta da un numero di soci che disponga di almeno un quarto dei voti rappresentati nell’Assemblea.
Art. 18 – Il Collegio dei revisori dei conti. – Comma A, B.
A) Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea tra i soci aventi diritti al voto. E’ composto di tre membri, più due supplenti e resta in carica per tre anni. – B) Spetta al Collegio dei revisori dei Conti il controllo della regolare tenuta della contabilità della Associazione, redigendo semestralmente una relazione dell’effettuata verifica, controlla e verifica il bilancio consuntivo, allegandovi una propria relazione; esprime il proprio parere in ordine al bilancio di previsione.
Art. 19 – Il Collegio dei Probiviri. – Comma A, B.
A) Il Consiglio Direttivo nomina per elezione tra i soci o anche tra persone esterne, i membri del Collegio dei Probiviri, composto di tre persone, al quale è demandata la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli organi dell’Associazione. – B) Il giudizio del Collegio dei Probiviri, emesso entro sessanta giorni dal momento che ha ricevuto l’incarico, sarà inappellabile.
Art. 20 – Il Consiglio Scientifico. – Comma A, B, C, D.
A) Il Consiglio Scientifico dell’Associazione culturale I. E. R. T. O. svolge, nell’ambito della vita associativa, una funzione indipendente e in tal senso i membri di questo Consiglio, che devono essere soci effettivi, eleggono al loro interno un proprio Preside, che ne indirizzi e coordini l’attività. Si riuniscono a loro discrezione e hanno solo il dovere di presentare una relazione delle loro riunioni e, in mancanza di esse, una relazione periodica bimestrale della loro attività al Consiglio Direttivo. – B) Il Consiglio Scientifico è composto da personalità del mondo culturale, professionale e sociale, che cooperano al perseguimento delle finalità associative, accettando di conferirvi lo specifico apporto della loro competenza e autorevolezza in ogni specifico ambito. – C) Le cariche, Preside e Assistente, sono liberamente elette annualmente tra i soci più adatti a ricoprirle, scelti fra i componenti il Consiglio Scientifico, i quali sono semplicemente designati a far parte di questo organismo associativo del Consiglio Direttivo. D) Il Consiglio Scientifico prende liberamente parte alle iniziative dell’Associazione e assiste, se richiesto, il Consiglio Direttivo, formulando e svolgendo le ricerche, le analisi, gli scenari e i rapporti correlati alle finalità associative.
Art. 21 La convenzione. Comma A, B, C, D, E, F, G.
A) E’ chiamata Convenzione l’adunanza periodica dei responsabili delle sezioni staccate dello I. E. R. T. O. o dei loro rappresentanti, chiamati a convegno per esprimere pareri, fornire consigli, idee nuove e suggerimenti sulle linee programmatiche della vita associativa nel suo complesso. In tal senso è un importante momento associativo. B) La Convenzione viene convocata dal Consiglio Direttivo, su propria iniziativa o su suggerimento di almeno tre sezioni. C) La Convenzione ha solo funzioni consultive e non deliberanti. D) Di norma la Convenzione deve essere indetta almeno una volta l’anno, ma può essere convocata in qualunque momento nei modi e nei termini previsti dal Consiglio Direttivo, con un preavviso di quindici giorni. E) Le proposte sortite dalla Convenzione vengono prioritariamente vagliate del Consiglio direttivo ed eventualmente da esso tradotte in delibere. F) La partecipazione alla convenzione da parte dei vari Responsabili della sezioni staccate dello I. E. R. T. O. è libera e alle spese di partecipazione devono provvedere le amministrazioni delle varie sezioni. G) A presiedere le riunioni della Convenzione è statutariamente il Presidente del Consiglio Direttivo; in sua assenza il Vice Presidente e, in assenza anche di costui, un delegato.
Art. 22 – Il Congresso. Comma A, B, C.
A) Il Congresso, a differenza dell’Assemblea, oltre che ai soci dell’Associazione, è aperto a qualunque cittadino del mondo voglia parteciparvi. – B) Il Congresso viene indetto dal Consiglio Direttivo, e la sua cadenza biennale è solo consigliata. – C) Il Congresso, la cui connotazione è chiaramente divulgativa dell’attività associazionistica, costituisce ambito formativo, informativo e organizzativo dell’insieme dei soci, ma soprattutto momento ordinario di proiezione esterna; pertanto esso può essere indetto dal Consiglio Direttivo anche estemporaneamente, in concomitanza con rilevanti iniziative pubbliche dell’Associazione, ordinate al perseguimento di finalità costitutive, o in concomitanza di particolari eventi sociali esterni, che ne consiglino, per la loro qualità, un accostamento importante.
Art. 23 – Riconoscimento. – Comma A, B, C.
A) L’Associazione culturale I. E. R. T. O. chiede, all’atto della sua costituzione, anche il riconoscimento della propria personalità giuridica. – B) A suo tempo l’Associazione richiederà l’iscrizione all’Albo delle Associazioni a carattere nazionale. L’iscrizione nei registri nazionale, regionale e provinciale è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla legge 383, 7 dic. 2000, e in ambito regionale, cui sono state trasferite le competenze in merito, ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616; e in ambito provinciale ai sensi dell’articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n° 142. – C) Per quanto non espresso in questo articolo si dovrà in ogni caso fare espresso riferimento e ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge in materia, o a quelle che in futuro andranno in vigore.
Art. 24 – Emblemi. – Comma A, B, C, D, E.
A) I colori sociali dello I. E. R. T. O.. sono: rosso nero, bianco, giallo e verde. – B) Il campo della bandiera o del gonfalone dell’Associazione è diviso in quattro parti da una croce tradizionale rossa; i quattro campi sono colorati: nero (in basso a sinistra), bianco (in basso a destra), Verde (in alto a sinistra), giallo (in alto a destra). – C) Il simbolo dello I. E. R. T. O. è costituito da un cerchio, intersecato da un quadrato suddiviso esattamente come la bandiera. – D) L’emblema sociale potrà essere graficamente configurato o integrato in modi diversi, a patto che le soluzioni alternative non snaturino il valore simbolico fondamentale dell’emblema medesimo. – E) Il sigillo dell’Associazione, con funzione di marchio, sarà così costituito: rotondo; nel campo inferiore un labirinto, caricato da una luna falcata sulla sinistra, dal quale si accede ad una porta al centro del campo, armata e socchiusa verso sinistra, sormontata da un fregio merlato a sette picchi, sopra e dietro alla quale, nel campo superiore, che s’intende cielo, si squaderna un libro, sormontato dalla sigla I. E. R. T. O.., e con un sole che lo illumina dalla destra, i cui raggi filtrano dalla porta socchiusa; nella corna circolare esterna il motto: “per secreta ad manifesta”; “per secreta” nella parte inferiore del bordo e “ad manifesta” in quella superiore. Se a colori, il sigillo avrà il labirinto verde, la luna bianca, la porta scura, la merlatura rossa, il cielo azzurro, il sole dorato, la corona circolare, caricata del motto, bronzea. Il sigillo potrà anche essere collocato nell’angolo esterno in alto della bandiera.
Art. 25 – Controversie. Comma A, B.
A) Il Consiglio Direttivo è riconosciuto fin d’ora da tutti i soci organo competente per tutti i provvedimenti di ordine disciplinare, inerenti la buona condotta, il rigore etico e il comportamento dei soci nei rapporti interni ed esterni, sempre in relazione a manifestazioni che abbiano a che fare con l’Associazione. Qualora tali comportamenti risultino in contrasto con i principi espressi in questo Statuto, che ciascun socio dichiara di conoscere e di accettare al momento dell’iscrizione, il Consiglio Direttivo potrà decidere per il richiamo, l’ammonizione, la diffida o l’espulsione del socio, con provvedimento inappellabile. – B) Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri, del quale tutti soci dichiarano, al momento dell’iscrizione, di accettare incondizionatamente il giudizio e ad esso conformarsi, rinunciando a priori ad ogni altra giurisdizione. I Probiviri giudicheranno ex bono et malo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile e quindi fin d’ora accettato dalle parti.
Art. 26 – Cessazione temporanea e scioglimento. – Comma A, B.
A) La cessazione temporanea delle attività viene deliberata dal Consiglio Direttivo in assemblea ordinaria, che ne stabilirà i termini di congelamento e l’eventuale controllo gestionale transitorio – B) Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberata dall’Assemblea straordinaria, con la partecipazione, anche a mezzo delega, di almeno due terzi dei soci e deliberante con voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. – C) Trattandosi di una Associazione estranea a qualunque fine di lucro, in caso di scioglimento, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.
Art. 27 – Disposizioni finali.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano espressamente le norme vigenti in materia di Associazione.
|